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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5426 del 07/03/2018 (Rv. 647309 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procura alle liti - Mancanza o invalidità – Invito alla regolarizzazione – Necessità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647309-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'art. 83 cp.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, a norma degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 (avendo riguardo all'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal professionista abilitato in forza di mandato contenuto nelle osservazioni ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, ma allegato al ricorso e notificato, unitamente a questo, all'altra parte).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)