Sez. 5, Sentenza n. 21459 del 09/10/2009 (Rv. 610040 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie di valore superiore a cinque milioni di lire - Ricorrente privo di assistenza tecnica - Conseguenze - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso - Condizioni - Ordine di munirsi di difensore - Necessità - Fondamento - Art. 12, comma quinto, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità al concessionario del servizio di riscossione - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, il principio secondo cui, nelle controversie di valore eccedente cinque milioni di lire, l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata soltanto nel caso in cui la parte priva di assistenza tecnica non si munisca di un difensore, nonostante l'ordine emanato a norma dell'art. 12, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione tanto nel caso in cui il giudizio, di primo o di secondo grado, sia introdotto dal contribuente, quanto nel caso in cui attore o appellante siano le altre parti indicate dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, ivi compreso il concessionario del servizio di riscossione, non rientrando quest'ultimo tra i soggetti che, ai sensi del comma primo dell'art. 12 cit. e dei principi generali desumibili dall'art. 82 cod. proc. civ., hanno titolo a stare in giudizio senza l'ausilio di un difensore abilitato, e non essendo tali disposizioni suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto poste in deroga all'obbligo generale della difesa tecnica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)