Sez. 1, Sentenza n. 24969 del 16/05/2014 Cc. (dep. 12/06/2014) Rv. 259801 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Durata - Computo della misura cautelare indebitamente sofferta nel periodo di applicazione della misura di prevenzione - Condizioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di misure di prevenzione, la regola della fungibilità del periodo di custodia cautelare indebitamente sofferto con quello relativo alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - desumibile dall'art. 15 D.Lgs. n. 159 del 2011 - non opera se la misura cautelare sia di tipo non custodiale o sia stata applicata prima dell'insorgenza della condizione di pericolosità sociale posta a fondamento della misura di prevenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, ai fini del computo della durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, aveva negato la fungibilità del periodo in cui l'interessato era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, cessata prima che il ricorrente venisse sottoposto alla misura di prevenzione).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)