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Sez. 6, Sentenza n. 48302 del 02/12/2009 Cc. (dep. 17/12/2009) Rv. 245516 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Disciplina ex art. 12, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 - Presupposto applicativo - Individuazione.
Stato
decisa il 2009-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245516-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

La regola secondo cui non si computa nella durata dell'obbligo di soggiorno, applicato con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva presuppone, perché sia operativa, l'attualità di una misura di prevenzione al momento in cui sopravviene l'applicazione di una misura custodiale. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso l'operatività della disciplina indicata in quanto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno era stata applicata successivamente al proscioglimento per i fatti in relazione ai quali era stata disposta la custodia cautelare, pur se il procedimento di prevenzione era iniziato nella pendenza di quest'ultima).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)