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Sez. 1, Sentenza n. 43682 del 13/11/2007 Cc. (dep. 23/11/2007) Rv. 238423 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Detenzione per reato commesso prima dell'applicazione della misura - Successiva sentenza irrevocabile di assoluzione per tale reato - Computo della misura cautelare sofferta nella misura di prevenzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238423-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Sussiste piena fungibilità tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la custodia cautelare, indebitamente sofferta per un reato commesso prima dell'inizio della misura di prevenzione, dal quale l'imputato sia stato poi assolto con sentenza irrevocabile; pertanto, il tempo trascorso dal sorvegliato speciale in custodia cautelare va computato nella durata della misura di prevenzione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)