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Sez. L, Sentenza n. 864 del 08/03/1975 (Rv. 374241 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - INCIDENZA SUL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - EFFICACIA - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374241-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - INCIDENZA SUL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - EFFICACIA - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA.*

Gli eventi previsti dall'art 2110 cod civ, tra cui lo stato di malattia del lavoratore, non possono incidere sullo svolgimento del rapporto di lavoro e valgono, di conseguenza, a paralizzare l'efficacia della dichiarazione di recesso avvenuta prima o nel corso del periodo di tempo stabilito dalla legge. Pertanto, qualora durante il periodo di malattia del lavoratore sia stato comunicato a quest'ultimo il licenziamento ad nutum e sia entrata in vigore la legge 15 luglio 1966 n 604 sui licenziamenti individuali, deve essere applicata tale legge. (V 2811/73, mass n 366377; 1667/67, mass n 328484; (V 1755/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)