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Sez. 2, Sentenza n. 1667 del 05/07/1967 (Rv. 328484 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA, PUERPERIO - PERIODO DI COMPORTO - TERMINE DI PREAVVISO - SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328484-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA, PUERPERIO - PERIODO DI COMPORTO - TERMINE DI PREAVVISO - SOSPENSIONE.*

L'art. 2110, comma primo cod.civ., ha inteso garantire, entro determinati limiti di tempo, un congruo trattamento economico al lavoratore costretto ad interrompere la propria attivita per causa di malattia e per gli altri eventi ivi tassativamente previsti e, nel comma secondo, ha voluto assicurare ai prestatori d'opera la continuazione del rapporto durante l'assenza dal lavoro in conseguenza di detti eventi, stabilendo che l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, a norma dell'art. 2118 cod.civ., solamente dopo il periodo di comporto stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli Usi o secondo equita, rendendo cosi temporaneamente inefficace non soltanto l'intimazione del licenziamento avvenuta nel corso del periodo suddetto ma anche quella effettuata prima dell'insorgenza e della denuncia degli eventi sopra indicati (sempre che, nel frattempo, il rapporto di lavoro non si sia estinto per essere maturato il periodo di preavviso o per altra causa). Pertanto, in entrambe le ipotesi rimane sospeso il decorso del termine di preavviso fino alla guarigione del lavoratore o fino alla scadenza del termine di comporto e lo scioglimento del rapporto si verifica, in virtu della gia manifestata volonta di recesso, soltanto dopo che il periodo di preavviso sia interamente trascorso, a prescindere dal tempo durante il quale il prestatore d'opera ha diritto alla conservazione del posto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)