Sez. L, Sentenza n. 12824 del 27/12/1993 (Rv. 484876 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento | Cumulo di contributi per lavoro svolto all'estero - Anticipazione della pensione integrata al minimo - Irripetibilità delle quote di integrazione non dovuta - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento
Nell'ipotesi di liquidazione - ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 - di un'anticipazione della pensione integrata al minimo, a favore del lavoratore in possesso dei requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi stabilito da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali, e di un successivo riassorbimento delle somme percepite per tale integrazione, che risulti non dovuta in relazione agli importi pro rata eventualmente corrisposti da enti assicuratori esteri, non trova applicazione - data l'espressa previsione di obbligo di recupero delle somme stesse - la regola dell'irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate di cui all'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)