Sez. L, Sentenza n. 4067 del 27/02/2004 (Rv. 570667 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate dal datore di lavoro per il servizio mensa relativamente ai periodi anteriori al regime previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 503 del 1992 - Computabilità - Criteri - Costo effettivo del servizio - Riferimento - Necessità - Controvalore del servizio indicato in contratto collettivo - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, prima della entrata in vigore della disciplina derogatoria di cui all'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, il datore di lavoro che assicuri la prestazione del servizio mensa è tenuto alla contribuzione previdenziale sulle somme effettivamente erogate per consentire il funzionamento del servizio. A tal fine l'indicazione in un contratto collettivo del valore monetario di un servizio mensa, che sul piano del rapporto di lavoro debba essere corrisposto in natura e non mediante un'indennità sostitutiva, ai fini contributivi non ha valore decisivo e vincolante per la determinazione della contribuzione dovuta, che deve essere correlata al costo effettivo del servizio.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)