Sez. L, Sentenza n. 9435 del 18/07/2000 (Rv. 538508 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Valore convenzionale del servizio mensa - Inclusione nella base imponibile - Necessità - Mancata previsione contrattuale di una indennità sostitutiva - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Il valore convenzionale del servizio mensa va incluso nella base imponibile a fini contributivi indipendentemente dalla previsione contrattuale di una indennità sostitutiva per il caso di mancata fruizione, giacché trattasi di prestazione in natura riconducibile, sia pur indirettamente, al rapporto di lavoro, essendo connessa, in particolare, alla distribuzione in turni dell'orario di lavoro, ovvero a caratteristiche organizzative dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)