Sez. 4, Sentenza n. 42279 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/09/2017) Rv. 270820 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Accertamento tecnico disposto dal giudice senza conferimento di formale incarico peritale - Omesso avviso al difensore della data di inizio delle operazioni- - Nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. - Deducibilità nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza.
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In caso di accertamento tecnico disposto dal giudice in udienza, senza formale conferimento di incarico peritale, e di omessa comunicazione del giorno del luogo e dell'ora di inizio delle operazioni peritali, è configurabile una nullità a regime intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste immediatamente dopo il compimento dell'atto, è sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)