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Sez. 3, Sentenza n. 40260 del 17/02/2015 Ud. (dep. 07/10/2015) Rv. 265035 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Avviso della data di inizio delle operazioni anche in caso di mancata nomina di un consulente di parte - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265035-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

In tema di perizia, nel caso in cui, all'atto del conferimento dell'incarico, non venga indicata nel verbale la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte; l'omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia, a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc.proc., da eccepire, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)