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Sez. 1, Sentenza n. 8260 del 30/07/1999 (Rv. 530876 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Domanda - Decreto di inammissibilità della Corte d'appello - Ricorso per cassazione - Procedura speciale ex art. 5 della legge n. 117 del 1988 - Disciplina - Assegnazione alla Corte di Cassazione sia del giudizio rescindente che di quello rescissorio di ammissibilità - Conseguenze - Potere di effettuare valutazioni di merito e di leggere gli atti processuali - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530876-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di controllo di legittimità del decreto di inammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, l'art. 5 della legge n. 117 del 1988 attribuisce alla Corte di Cassazione tanto il giudizio rescindente, quanto quello rescissorio, come emerge dalla espressa previsione di una diretta pronuncia di inammissibilità, conseguente all'annullamento del decreto di inammissibilità, nonché dalla correlata, immediata remissione al tribunale per la prosecuzione nel merito. Ne consegue l'assegnazione alla Corte di legittimità, in tale ipotesi, anche del necessario potere di effettuare le valutazioni di merito, sia pure generali ed astratte, proprie della fase di ammissibilità, e del correlato potere di lettura degli atti processuali, in quanto momenti indispensabili perché la Corte possa dichiarare ammissibile la domanda.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)