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Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011 (Rv. 617821 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Responsabilità civile dei magistrati - Decreto di inammissibilità della Corte d'appello - Ricorso per cassazione - Art. 5 della legge n. 117 del 1988 - Assegnazione alla Corte di cassazione sia del giudizio rescindente che di quello rescissorio di ammissibilità - Conseguenze - Potere di effettuare valutazioni di merito e di leggere gli atti processuali - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617821-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di controllo di legittimità del decreto di inammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, l'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, attribuisce alla Corte di cassazione tanto il giudizio rescindente, quanto quello rescissorio, con conseguente assegnazione alla Corte stessa, in tale ipotesi, anche del necessario potere di effettuare le valutazioni di merito, sia pure generali ed astratte, proprie della fase di ammissibilità, e del correlato potere di lettura degli atti processuali, in quanto momenti indispensabili perché la Corte possa dichiarare ammissibile la domanda.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)