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Sez. 1, Sentenza n. 7363 del 17/03/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154756 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154756-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Perché sussista la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., occorre che il danno cagionato espresso in denaro ed oggettivamente valutato (data la mera sussidiarietà del criterio soggettivo), sia lievissimo, cioè di consistenza economica minima, se non proprio trascurabile rispetto al livello economico medio della generalità dei cittadini. (fattispecie relativa a diniego dell'attenuante in relazione ad un danno di circa due milioni cagionato nell'anno 1975).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)