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Sez. 2, Sentenza n. 13387 del 17/06/2011 (Rv. 618279 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Credito contenuto nei limiti del giudizio di equità - Sentenza del giudice di pace - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione anziché appello - Domanda di condanna per lite temeraria - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618279-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Qualora una controversia promossa davanti al giudice di pace abbia ad oggetto un credito contenuto nei limiti del giudizio di equità, la relativa sentenza - nel regime processuale anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile "ratione temporis" - è impugnabile con il ricorso per cassazione e non con l'appello, senza che assuma rilievo il fatto che il credito sia parte di uno maggiore eccedente i limiti del giudizio di equità, atteso che la competenza per valore si determina in base alla parte del rapporto che è in contestazione; né a diversa conclusione può giungersi per il fatto che sia stata avanzata domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., poiché essa attiene al regolamento delle spese e non incide, quindi, sul valore della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)