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Sez. 4, Sentenza n. 14166 del 06/03/2015 Ud. (dep. 08/04/2015) Rv. 263149 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE | Divieto di gareggiare in velocità - Veicoli a motore - Reato di cui all'art. 9 ter cod. strada - Integrazione - Illecito amministrativo di cui all'art. 141 cod. strada - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263149-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE

In tema di circolazione stradale, la configurabilità del reato previsto dall'art. 9 ter cod. strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con riferimento a conducenti di veicoli a motore, esclude l'applicazione della disposizione sanzionatoria amministrativa di cui all'art. 141, comma nono, cod. strada per effetto del principio di specialità, posto che la fattispecie incriminatrice presenta, rispetto a quella costitutiva dell'illecito amministrativo, l'elemento specializzante dell'utilizzo di un veicolo a motore.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 9 ter, Cod. Strada Nuovo art. 141 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)