Sez. 4, Sentenza n. 17811 del 21/03/2014 Ud. (dep. 28/04/2014) Rv. 258911 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE | Divieto di gareggiare in velocità - Veicoli a motore - Reato di cui all'art. 9 ter cod. strada - Integrazione - Illecito amministrativo di cui all'art. 141 cod. strada - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE
In tema di circolazione stradale, la configurabilità del reato previsto dall'art. 9 ter C.d.s., che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con riferimento a conducenti di veicoli a motore, esclude l'applicazione della disposizione sanzionatoria amministrativa di cui all'art. 141, comma nono, cod. strada per effetto del principio di specialità, posto che la fattispecie incriminatrice presenta, rispetto a quella costitutiva dell'illecito amministrativo, l'elemento specializzante dell'utilizzo di un veicolo a motore.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 9, Cod. Strada art. 9 ter, Cod. Strada art. 141 com. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)