Sez. 3, Sentenza n. 38678 del 03/06/2014 Ud. (dep. 23/09/2014) Rv. 260660 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Elementi ex art. 133 cod. pen. - Valutazione integrale - Obbligo - Necessità - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di sospensione condizionale della pena, nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell'imputato stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la mancata concessione del beneficio motivata con l'atteggiamento di disobbedienza desumibile dalla vicenda processuale, mentre invece l'incensuratezza e la personalità dell'imputato non erano indicative di una più grave capacità a delinquere).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)