Sez. U, Sentenza n. 7503 del 20/04/2004 (Rv. 572188 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 Convenzione di Bruxelles - Proroga della competenza a favore del giudice di uno degli Stati contraenti - Forma scritta - Necessità - Comportamento concludente - Inidoneità.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 prevede che la clausola attributiva di competenza esclusiva ad un giudice di uno Stato contraente debba essere conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta; è pertanto inidonea ad attribuire siffatta competenza esclusiva una clausola sul foro competente contenuta in un contratto sottoscritto da una sola delle parti, a nulla rilevando che entrambi i contraenti abbiano dato esecuzione al contratto, atteso che il comportamento concludente non vale ai fini della realizzazione del requisito formale di cui al citato art. 17.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)