Sez. U, Ordinanza n. 718 del 22/01/2002 (Rv. 551735 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 Convenzione di Bruxelles - Proroga della competenza a favore del giudice di uno degli Stati contraenti - Forma scritta - Necessità - Clausola contenuta nelle condizioni di contratto allegate alla conferma dell'ordine - Mancanza di sottoscrizione della controparte - Sufficienza - Esclusione - Esecuzione del contratto - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, così come modificato dalla Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978, prevede che la clausola attributiva di competenza esclusiva ad un giudice di uno Stato contraente debba essere conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta; è pertanto inidonea ad attribuire siffatta competenza esclusiva una clausola sul foro competente contenuta nelle condizioni generali di contratto allegate ad una conferma d'ordine ma priva della sottoscrizione del committente, a nulla rilevando che costui abbia dato esecuzione al contratto, atteso che l'accettazione tacita, se determina la conclusione del contratto, non comporta la realizzazione del requisito formale dell'accordo scritto posto dalla citata norma convenzionale.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804 art. 17, Legge 29/11/1980 num. 967 art. 11, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)