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Sez. U, Ordinanza n. 20887 del 27/09/2006 (Rv. 592791 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 - Proroga della giurisdizione a favore del giudice di uno degli Stati contraenti - Forma scritta - Necessità - Clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti - Validità - Condizioni - Richiamo nel documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti - Accettazione tacita - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592791-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il requisito della forma scritta, prescritto dall'art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, per il caso in cui la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale, soltanto se quest'ultimo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, ancorché tale richiamo non debba essere conforme alla previsione dell'art. 1341 cod. civ.: tale requisito deve quindi considerarsi mancante nell'ipotesi in cui la clausola sia inserita in un modulo sottoscritto da uno solo dei contraenti, non essendo all'uopo sufficiente che l'altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo stesso, né che abbia poi tenuto un comportamento di conferma e adesione al rapporto.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 23, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)