Sez. 1, Sentenza n. 6501 del 26/06/1990 (Rv. 468029 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E COMPLEMENTARE - RITARDI DI IMPOSIZIONE MATURATI FINO AL 31 DICEMBRE 1973 - TARDIVA ISCRIZIONE A RUOLO - MAGGIORAZIONE EX ART. 184 BIS DEL D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645 - APPLICABILITÀ - RITARDI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 1973 - INTERESSI EX ART. 20 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 602.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E COMPLEMENTARE - RITARDI DI IMPOSIZIONE MATURATI FINO AL 31 DICEMBRE 1973 - TARDIVA ISCRIZIONE A RUOLO - MAGGIORAZIONE EX ART. 184 BIS DEL D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645 - APPLICABILITÀ - RITARDI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 1973 - INTERESSI EX ART. 20 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 602.*
Con riguardo ai soppressi Tributi diretti (nella specie, imposta di ricchezza mobile e complementare), la tardiva iscrizione a ruolo comporta, in ordine ai ritardi di imposizione maturati fino al 31 dicembre 1973, l'applicabilità della maggiorazione di cui allo art. 184 bis del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (che presuppone l'omissione, infedeltà o incompletezza della dichiarazione), trattandosi di disposizione a tale data ancora vigente rispetto ad eventi allora prodottisi, mentre per i ritardi successivi alla data stessa sono dovuti gli interessi previsti dall'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (che invece richiede il solo fatto oggettivo del ritardo nella riscossione, a qualsiasi causa imputabile), posto che si verte in materia di effetti autonomamente derivanti da quel ritardo, i quali, pur se inerenti ad un rapporto tributario già sorto, sono soggetti alla legge del tempo in cui il ritardo stesso ebbe a verificarsi. (Conf 5190/88, mass n 453917; (Conf 9329/87, mass n 456507; (Conf 4220/87, mass n 452974; (Conf 7426/86, mass n 449478).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)