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Sez. L, Sentenza n. 5337 del 16/06/1987 (Rv. 453917 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RISCHIO PRECOSTITUITO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453917-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RISCHIO PRECOSTITUITO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 163 del 1983, il diritto alla pensione d'Invalidità spetta anche nel caso di Invalidità pensionabile sussistente già all'epoca della Costituzione del rapporto assicurativo, sempreché la capacità di guadagno dell'assicurato sia non del tutto inesistente all'epoca predetta - il che può essere accertato anche alla stregua di Atti amministrativi (come, nella specie, la decisione della competente commissione in tema d'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti le attività commerciali) - ed abbia successivamente subito una ulteriore riduzione. (V 6242/86, mass n 448504; (V 5310/86, mass n 447878; (V 5570/85, mass n 442762; (V 2527/84, mass n 434549; (V 1611/84, mass n 433692).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)