Sez. L, Sentenza n. 4830 del 25/05/1996 (Rv. 497788 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Assunzione diretta e contestuale invio all'ufficio di collocamento della richiesta di autorizzazione all'assunzione - Violazione dell'art. 13 della legge n. 264 del 1949 - Sussistenza - Conseguenze - Sanzioni previste dalla legge n. 689 del 1981 - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
Il datore di lavoro che, nella vigenza dell'art. 13 della legge 29 aprile 1949 n. 264 - a norma del quale chi intende assumere lavoratori deve farne richiesta al competente ufficio di collocamento -, abbia proceduto, in violazione di tale disposizione, all'assunzione diretta di lavoratori e, contemporaneamente, abbia inviato all'ufficio di collocamento la relativa richiesta di autorizzazione all'assunzione, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)