Sez. 1, Sentenza n. 3343 del 07/04/1999 (Rv. 524998 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Assunzione di lavoratori - Assenza di nulla osta dell'ufficio di collocamento - Violazione dell'art. 13 legge 264 del 1949 - Richiesta di nulla osta contestuale all'assunzione - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
Il datore di lavoro che nella vigenza dell'art. 13 legge 29 aprile 1949 n. 264 - a norma del quale chi intende assumere lavoratori deve farne richiesta al competente ufficio di collocamento - abbia proceduto, in violazione di tale disposizione, all'assunzione diretta di lavoratori e, contemporaneamente, abbia inviato all'ufficio di collocamento la relativa richiesta di autorizzazione all'assunzione, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, non rilevando che l'autorizzazione sia stata successivamente rilasciata, posto che la normativa, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 25 legge 23 luglio 1991 n. 223, che ha abilitato il datore di lavoro ad assumere tutti i lavoratori con richiesta nominativa, ha lo scopo di assicurare un controllo pubblico preventivo per verificare la rispondenza delle richieste nominative ai criteri di legge e alla redistribuzione di una quota delle occasioni di lavoro alle fasce più deboli del mercato.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)