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Sez. 2, Sentenza n. 28059 del 23/04/2024 Cc. (dep. 12/07/2024) Rv. 286721-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Misure cautelari reali - Sequestro preventivo disposto dal giudice che contestualmente si dichiara incompetente - Ammissibilità - Valutazione del requisito dell'urgenza di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286721-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

In tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto a valutare la sussistenza del requisito dell'urgenza, a differenza di quanto previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)