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Sez. 5, Sentenza n. 54016 del 30/10/2017 Cc. (dep. 30/11/2017) Rv. 271886 - 01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Misure cautelari reali - Sequestro preventivo disposto dal giudice che contestualmente si dichiara incompetente - Ammissibilità - Previa valutazione del requisito dell'urgenza di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271886-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

In tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto, a differenza di quanto previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, a valutare la sussistenza del requisito dell'urgenza. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'abnormità del provvedimento di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari, che aveva contestualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)