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Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 09/12/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212555 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Elemento oggettivo - Messa in circolazione - Passaggio dal grossista al dettagliante - È tale.
Stato
decisa il 1998-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212555-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

La vendita di prodotti industriali con segni mendaci(art.517 cod. pen.) è integrata dalla messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, presentati con nomi o marchi(ancorché non registrati) o segni distintivi che imitano (senza necessità di contraffazione o di alterazione) quelli preadottati da altro imprenditore, con possibilità di creare confusione sulla provenienza dei beni. Costituisce, a tal fine, messa in circolazione anche la "traditio" del grossista al dettagliante che si configura come atto diffusivo della merce.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)