Sez. 3 - , Sentenza n. 6162 del 20/10/2020 Cc. (dep. 17/02/2021) Rv. 280917 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Vendita di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza - Commercializzazione - Significato.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
In tema di vendita di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre del 2003, n. 350, in relazione all'art. 517 cod. pen., costituisce condotta di commercializzazione del bene anche la "traditio" dall'importatore al dettagliante, che si configura come atto diffusivo della merce.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST., Cod. Pen. art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)