Sez. 3, Sentenza n. 7639 del 25/05/1998 Ud. (dep. 01/07/1998) Rv. 211135 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Elemento oggettivo - Attività consistente nel "mettere altrimenti in circolazione" i prodotti industriali - Significato - Diversità dalla attività consistente nel "mettere altrimenti in commercio" di cui all'art. 516 cod. pen. - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta descritta con l'espressione "mette altrimenti in circolazione", che nella fattispecie è alternativa a quella del "porre in vendita", avuto riguardo all'oggetto giuridico del reato, alla diversità lessicale con l'espressione "mettere in commercio", presente nella diversa fattispecie di cui all'art. 516 cod. pen., nonché alla finalità del precetto, deve ritenersi riferirsi a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore. (Fattispecie nella quale è stato ritenuta integrare la fattispecie dell'art. 517 cod. pen. l'attività del produttore di manufatti con segni mendaci che aveva consegnato tale merce ad altra impresa, la quale successivamente e in piena autonomia aveva provveduto a commercializzare il prodotto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Cod. Pen. art. 516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)