diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20526 del 22/09/2006 (Rv. 593687 - 01)

CONTABILITÀ PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE | Art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Fermo amministrativo disposto a garanzia di un credito tributario - Illegittimità sopravvenuta - Presupposti - Accertamento dell'illegittimità della pretesa tributaria - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593687-01

CONTABILITÀ PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE

Il fermo amministrativo previsto dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, costituendo espressione dei poteri sovraordinati che la legge riconosce alla P.A. nella fase amministrativa dell'accertamento e della riscossione dei propri crediti, non può estendere i propri effetti all'ambito processuale, in pregiudizio della situazione patrimoniale della controparte, qualora la pretesa a garanzia della quale è stato disposto sia stata disattesa dal giudice, anche in via non definitiva, contrastando tale efficacia con il principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 111 Cost. Esso, pertanto, ove sia stato disposto a tutela di un credito tributario, diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo: tale sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)