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Sez. L, Sentenza n. 454 del 28/01/1985 (Rv. 438661 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438661-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*

Poiché - alla stregua della giurisprudenza costituzionale in materia - il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto lavorativo opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità, è da ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata, è regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordina la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affida al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo; questa situazione, se nella generalità dei casi coincide attualmente con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970 n. 300, può anche realizzarsi ogniqualvolta siano applicabili le norme sul pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensità, con la conseguenza che, se il rapporto di lavoro è stato instaurato prima della norma, pattizia o di legge, che gli ha conferito stabilità, la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui la stabilità viene realizzata, cioè dal momento in cui detta norma entra in vigore. (Conf 1749/81, mass n 412427; (Conf 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)