Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 20/11/1969 (Rv. 344059 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CITAZIONE - INDICAZIONE DELLE PARTI - ARTICOLAZIONE IN CAPITOLI ED ELENCAZIONE DEI TESTIMONI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CITAZIONE - INDICAZIONE DELLE PARTI - ARTICOLAZIONE IN CAPITOLI ED ELENCAZIONE DEI TESTIMONI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Per adempiere all'Onere imposto dal'art 398, comma secondo, cod proc civ, non e necessario che si proceda all'articolazione specifica di singoli capitoli di prova, ne che - in caso di prova testimoniale -, si elenchino nominativamente i testi da escutere, essendo sufficiente che si indichi il tipo di prova offerto - non escluse le presunzioni- e si enuncino con gli opportuni dettagli le circostanze atte a porre in evidenza i presupposti della revocazione. (Conf 1074-68, massima n 332519).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)