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Sez. 1, Sentenza n. 950 del 18/02/1986 (Rv. 444471 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE - INDICAZIONE DELLE PROVE - ARTICOLAZIONE SPECIFICA DEI SINGOLI CAPITOLI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444471-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE - INDICAZIONE DELLE PROVE - ARTICOLAZIONE SPECIFICA DEI SINGOLI CAPITOLI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'indicazione delle prove che, a pena d'inammissibilità, deve essere contenuta nella citazione introduttiva del giudizio di revocazione, non è necessario che si proceda all'articolazione specifica dei singoli capitoli (nè che si elenchino nominativamente i testi indotti), essendo sufficiente che si enunci il tipo di prova offerto (non escluse le presunzioni) e si indichino con gli opportuni dettagli le circostanze in cui è avvenuta la scoperta del dolo o della falsità. Inversamente, ove un'articolazione specifica della prova vi sia, il fatto che nei capitoli elencati non trovino riscontro taluni punti essenziali per il giudizio di revocazione, non esime il giudice dal ritenere offerta (e rimessa alla sua diligente assunzione) la prova anche in ordine a tali punti, ove gli stessi risultino comunque dedotti e specificati nell'esposizione in fatto della citazione. (V 3716/83, mass n 428625; (V 3217/82, mass n 421162; (V 3685/79, mass n 400105, sulla seconda parte; (Conf 3775/69, mass n 344059; (Conf 1064/68, mass n 332519, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)