Sez. 1, Sentenza n. 1074 del 10/04/1968 (Rv. 332519 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CITAZIONE - INDICAZIONE DELLE PROVE - INDICAZIONE DEL TIPO DI PROVA - SUFFICIENZA-INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO DELLA SCOPERTA DEL DOLO O DELLA FALSITA - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CITAZIONE - INDICAZIONE DELLE PROVE - INDICAZIONE DEL TIPO DI PROVA - SUFFICIENZA-INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO DELLA SCOPERTA DEL DOLO O DELLA FALSITA - NECESSITA.*
Ai fini dell'indicazione delle prove, che, a pena d'inammissibilita, dev'essere contenuta nella citazione introduttiva del giudizio di revocazione, non e necessario ne che si proceda all'articolazione specifica dei singoli capitoli ne che si elenchino nominativamente i testi indotti. E, pero, inderogabilmente richiesto che si denunci il tipo di prova (quale che esso sia, non escluse le presunzioni se dotate dei requisiti di cui all'art. 2729 cod.civ.)a mezzo del quale l'attore intende assolvere l'Onere impostogli dalla legge, e che, al tempo stesso si indichino le circostanze di fatto in cui e avvenuta la scoperta del dolo o della falsita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)