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Sez. 1, Sentenza n. 1403 del 04/02/1993 (Rv. 480722 - 01)

Comune - Organi - Giunta comunale - Deliberazioni - In genere | Sindaco - Autorizzazione a stare in giudizio - Disciplina ex legge n. 142 del 1990 - Delibere della giunta anteriori alla sua entrata in vigore - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480722-01

Comune - Organi - Giunta comunale - Deliberazioni - In genere

In tema di capacità processuale dei Comuni, la nuova normativa introdotta dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, che individua nella Giunta l'organo generale di amministrazione che compie tutti gli atti non riservati, al Consiglio comunale, ivi compresi gli atti relativi alla materia delle liti attive e passive, va applicata anche alle delibere adottate dalla Giunta anteriormente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, essendo venuta meno la necessità della ratifica da parte del Consiglio, la delibera con cui la Giunta ha deciso di proporre impugnazione, autorizzando il sindaco a stare in giudizio, è divenuta definitivamente efficace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)