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Sez. 1, Sentenza n. 2944 del 29/03/1996 (Rv. 496703 - 01)

COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Sindaco - Autorizzazione a stare in giudizio - Disciplina ex legge n. 142 del 1990 - Delibere della giunta anteriori alla sua entrata in vigore - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496703-01

COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONI - IN GENERE

La nuova normativa introdotta con la legge 8 giugno 1990 n. 142, che individua nella Giunta l'organo generale di amministrazione che compie tutti gli atti non riservati al Consiglio comunale, ivi compresa la materia delle liti attive e passive, va applicata anche alle delibere adottate dalla giunta anteriormente alla sua entrata in vigore. Ne consegue che, essendo venuta meno la necessità della ratifica da parte del Consiglio, la delibera con cui la giunta ha deciso di proporre impugnazione, autorizzando il Sindaco a stare in giudizio, è divenuta definitivamente efficace, non occorrendo più l'autorizzazione per perfezionare una fattispecie "in fieri" alla data di entrata in vigore della legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)