Sez. 1, Sentenza n. 3811 del 21/04/1994 (Rv. 486322 - 01)
Comune - Organi - Sindaco - Rappresentanza del Comune - In genere | Rappresentanza giudiziale - Disciplina ex legge n. 142 del 1990 - Sopravvenienza - Giudizi in corso - Autorizzazione a stare in giudizio conferita dalla giunta - Ratifica da parte del consiglio comunale - Necessità - Esclusione.
Comune - Organi - Sindaco - Rappresentanza del Comune - In genere
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142, competente in via esclusiva sull'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune è la giunta municipale, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al sindaco, al consiglio od altri organi di decentramento (art. 35). Tale innovazione, rispetto ai giudizi già in corso, rende definitivamente operante l'autorizzazione in precedenza conferita dalla giunta, elidendo l'esigenza della ratifica da parte del consiglio prescritta dalla normativa anteriore, in quanto il relativo atto non è più occorrente al perfezionamento di una fattispecie ancora "in fieri" alla data di entrata in vigore della citata legge (nella specie, la mancata ratifica riguardava il processo di appello e la nuova legge era entrata in vigore prima della decisione della causa in quel grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)