Sez. L, Sentenza n. 5077 del 07/09/1988 (Rv. 459861 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - PRESUNZIONE - INTERRUZIONE - DEDUZIONE - PRECLUSIONE E DECADENZE APPLICABILI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - PRESUNZIONE - INTERRUZIONE - DEDUZIONE - PRECLUSIONE E DECADENZE APPLICABILI.*
Ove la parte convenuta in giudizio eccepisca la prescrizione del diritto contro di lei azionato l'interruzione della prescrizione - allegata dall'attore - si configura come una controeccezione in tutto assimilabile alle eccezioni in senso stretto e quindi soggiace in tutto al regime processuale di queste ultime ed in particolare - nel rito del lavoro - al regime delle preclusioni e delle decadenze previsto dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., che si applica non solo alle eccezioni del convenuto, ma anche a quelle dell'attore. (V 5916/86, mass n 448300; (V 5808/82, mass n 423555; (V 6197/81, mass n 416978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)