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Sez. L, Sentenza n. 5077 del 07/09/1988 (Rv. 459861 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - PRESUNZIONE - INTERRUZIONE - DEDUZIONE - PRECLUSIONE E DECADENZE APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1988-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459861-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - PRESUNZIONE - INTERRUZIONE - DEDUZIONE - PRECLUSIONE E DECADENZE APPLICABILI.*

Ove la parte convenuta in giudizio eccepisca la prescrizione del diritto contro di lei azionato l'interruzione della prescrizione - allegata dall'attore - si configura come una controeccezione in tutto assimilabile alle eccezioni in senso stretto e quindi soggiace in tutto al regime processuale di queste ultime ed in particolare - nel rito del lavoro - al regime delle preclusioni e delle decadenze previsto dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., che si applica non solo alle eccezioni del convenuto, ma anche a quelle dell'attore. (V 5916/86, mass n 448300; (V 5808/82, mass n 423555; (V 6197/81, mass n 416978).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)