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Sez. 1, Sentenza n. 6197 del 21/11/1981 (Rv. 416978 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ECCEZIONE RELATIVA - NATURA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ESIBIZIONE DI DOCUMENTI DIMOSTRANTI L'AVVENUTA INTERRUZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416978-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ECCEZIONE RELATIVA - NATURA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ESIBIZIONE DI DOCUMENTI DIMOSTRANTI L'AVVENUTA INTERRUZIONE - IRRILEVANZA.*

L'interruzione della prescrizione configura una controeccezione avverso l'eccezione di prescrizione, e, come tale, deve essere sollevata dalla parte interessata, e non può essere rilevata di ufficio, ancorché detta parte abbia prodotto documenti idonei a fornire la prova dell'interruzione medesima. (Conf 800/80, mass n 404242).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)