Sez. 5, Sentenza n. 607 del 11/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207176 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Contro le decisioni del Tribunale del riesame - Ricorso - Legittimazione - Procuratore generale presso la Corte d'Appello - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 608 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
L'art. 311 comma primo cod. proc. pen., riconosce la legittimazione a ricorrere per cassazione contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. soltanto al pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura e a quello presso il Tribunale della libertà. Nè appare applicabile analogicamente l'art. 608 comma primo cod. proc. pen., che si riferisce solo alle sentenze di condanna o di proscioglimento, perché l'art. 568 comma terzo cod. proc. pen. stabilisce che il diritto d'impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo riconosce.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 608, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)