Sez. 4, Sentenza n. 37851 del 02/07/2007 Cc. (dep. 15/10/2007) Rv. 237309 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Procuratore generale presso la corte d'appello - Legittimazione alla proposizione del ricorso - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO
Il procuratore generale presso la corte d'appello non rientra tra i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 311 cod.proc.pen., a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze adottate dal tribunale in materia di libertà personale, non potendosi applicare, per analogia, il disposto dell'art. 608, comma primo, cod.proc.pen., che attribuisce al procuratore generale il potere di ricorrere per cassazione "contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)