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Sez. 1, Sentenza n. 22764 del 22/05/2008 Cc. (dep. 06/06/2008) Rv. 239888 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Procuratore generale presso la corte d'appello - Legittimazione alla proposizione del ricorso - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239888-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO

Il procuratore generale presso la corte d'appello non rientra tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze adottate dal tribunale in materia di libertà personale, a meno che non sia stato egli stesso a chiederne l'applicazione ai sensi dell'art. 311, comma primo, cod. proc. pen., in quanto l'unico organo abilitato a svolgere le funzioni di P.M. ed a presentare ricorso contro la decisione è quello funzionalmente istituito presso il tribunale, ossia il procuratore della Repubblica e non il procuratore generale. (Fattispecie in cui il provvedimento impugnato avanti al tribunale del riesame era stato assunto dalla corte d'appello a seguito di istanza di revoca della misura cautelare avanzata dall'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)