Sez. 5, Sentenza n. 4252 del 23/02/2007 (Rv. 595979 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - DEVOLUZIONE DELL'IMPOSTA | Diritto del Comune all'attribuzione del gettito - Conseguenze - Responsabilità dello Stato per la gestione della procedura di accertamento e riscossione - Esclusione - Ordine al Comune di provvedere al rimborso dell'imposta in favore del contribuente - Impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - DEVOLUZIONE DELL'IMPOSTA
In tema di INVIM, la natura erariale del tributo, pur impedendo di ravvisare un rapporto organico o un mandato "ex lege" nella relazione intercorrente tra lo Stato, che provvede all'accertamento ed alla riscossione, ed il Comune, beneficiario del relativo gettito, non esclude la legittimazione di quest'ultimo ad agire nei confronti del primo per l'attuazione e la difesa del proprio diritto ad ottenere quanto gli uffici statali abbiano riscosso al predetto titolo; la mancata previsione di qualsiasi forma d'ingerenza dell'Amministrazione comunale nella procedura di accertamento e di riscossione, interamente gestita dagli Uffici statali anche per quanto riguarda l'eventuale fase contenziosa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, escludendo la sussistenza di un diritto del Comune di sindacare, sotto qualsiasi aspetto, l'operato degli organi statali deputati alla riscossione del tributo accertato, rende configurabile una responsabilità dello Stato soltanto nel caso di mancato o ritardato versamento del riscosso nelle casse comunali, e non anche qualora sia stata accertata giudizialmente l'inesistenza dell'obbligazione tributaria, non prospettandosi in tale ipotesi un conflitto tra gl'interessi del Comune e quelli dell'Erario, entrambi validamente contrastati dal giudicato formatosi a favore del contribuente. Resta ferma la legittimazione del Comune ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento con cui gli Uffici erariali, non essendo in grado di provvedere al rimborso dell'imposta in favore del contribuente per insufficienza delle somme da riversare al Comune, abbiano ordinato a quest'ultimo di provvedervi esso stesso, qualora il Comune ritenga di aver subito la lesione di un proprio interesse legittimo a causa del comportamento omissivo dell'Erario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 29, DM Finanze 08/06/1974 art. 3, DM Finanze 09/01/1996 art. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)