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Sez. U, Sentenza n. 11557 del 03/12/1990 (Rv. 469994 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 (RATIFICATO CON LEGGE 21 GIUGNO 1971) - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI COSE MOBILI - ATTORE VENDITORE DOMICILIATO IN ITALIA - ACQUIRENTE RESIDENTE IN UN PAESE DELLA CEE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Stato
decisa il 1990-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469994-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 (RATIFICATO CON LEGGE 21 GIUGNO 1971) - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI COSE MOBILI - ATTORE VENDITORE DOMICILIATO IN ITALIA - ACQUIRENTE RESIDENTE IN UN PAESE DELLA CEE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*

Con riguardo alla domanda di pagamento del prezzo di cose mobili, che venga proposta nei confronti di acquirente avente Sede in un Paese della CEE aderente alla convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 816), e che si riferisca a contratto stipulato anteriormente all'1 gennaio 1988 (data di entrata in vigore della convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulle compravendite internazionali di merci, ratificata con legge 11 dicembre 1985 n. 765), l'ubicazione in Italia del domicilio dell'attore-venditore è di per sè sufficiente a determinare la giurisdizione del giudice italiano, posto che detto domicilio segna, ai sensi dell'art. 59 di detta convenzione dell'Aja, il "locus destinatae solutionis", rilevante anche al fine della applicazione del criterio di collegamento per la Competenza giurisdizionale contemplato dall'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804). (V 5739/88, mass n 460262; (V 7625/87, mass n 455534).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816, Tratt. Internaz. 11/04/1980, Legge 11/12/1985 num. 765, Legge Straniera min. CEE 27/09/1968 art. 5 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)