Sez. U, Sentenza n. 5739 del 24/10/1988 (Rv. 460262 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - VENDITA DI COSE MOBILI - DOMANDA PROPOSTA DA VENDITORE ITALIANO - ACQUIRENTE STRANIERO - CONCLUSIONE DELLA VENDITA PRIMA DELL'1 GENNAIO 1988 - ART. 59 DELLA CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 (RESA ESECUTIVA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 816) - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - VENDITA DI COSE MOBILI - DOMANDA PROPOSTA DA VENDITORE ITALIANO - ACQUIRENTE STRANIERO - CONCLUSIONE DELLA VENDITA PRIMA DELL'1 GENNAIO 1988 - ART. 59 DELLA CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 (RESA ESECUTIVA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 816) - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla domanda di pagamento del prezzo di cose mobili, la quale sia proposta dal venditore italiano nei confronti di una ditta straniera avente Sede in Paese della CEE che sia anche aderente alla convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 816), e si riferisca a contratto antecedente all'1 gennaio 1988 (data di entrata in vigore della convenzione di Vienna sulle compravendite internazionali di merci, stipulata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985 n. 765), la presenza in Italia del domicilio dell'attore è di per sè sufficiente a determinare la giurisdizione del giudice italiano, atteso che l'art. 59 di detta convenzione dell'Aja sulle vendite mobiliari fissa direttamente in detto domicilio il "locus destinatae solutionis", anche al fine della applicazione del criterio di collegamento per la Competenza giurisdizionale contemplato dall'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), così prevalendo su tale ultima norma, nella parte in cui rinvia, per la Determinazione di quel luogo, alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo il diritto internazionale privato del giudice adito. (V 7625/87, mass n 455534; (V 1971/86, mass n 445208).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816, Tratt. Internaz. 11/04/1980, Legge 11/12/1985 num. 765
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)