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Sez. 3, Sentenza n. 9192 del 09/06/2003 (Rv. 564074 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Oneri di formulazione tempestiva sotto tutti i criteri alternativamente previsti - Necessità - Conseguenze in caso di contestazione tardiva o solo parziale.
Stato
decisa il 2003-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564074-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

Nelle cause relativa a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 cod. proc. civ., ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Ne consegue che in mancanza di una tempestiva e completa contestazione l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come una proposta, e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)