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Sez. 3, Ordinanza n. 1177 del 29/01/2002 (Rv. 551955 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Onere di formulazione tempestiva sotto tutti i criteri alternativamente previsti - Necessità - Limiti - Conseguenze in caso di contestazione tardiva o solo parziale.
Stato
decisa il 2002-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551955-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi dell'art. 28 cod. proc. civ., ha l'onere, non solo di indicare nel suo primo atto difensivo, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Ne consegue che, per effetto della mancanza di questa indicazione e della tempestiva e specifica contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)