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Sez. 2, Sentenza n. 1278 del 16/02/1999 (Rv. 523265 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Onere di formulazione sotto tutti i criteri alternativamente previsti - Necessità - Limiti - Conseguenze in caso di contestazione solo parziale.
Stato
decisa il 1999-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523265-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

Il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., ha l'onere non solo di indicare, nel suo primo atto difensivo, secondo quanto è dato desumere dalla formula del capoverso dell'art. 38 cod. proc. civ., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato "foro" quale unico a determinare la scelta del giudice. Da ciò consegue che, dalla mancanza di questa indicazione e della tempestiva e specifica contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta, e la competenza resta radicata definitivamente presso il giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)